Termini e condizioni generali
Condizioni generali di vendita di Robert Bosch GmbH, settore di attività “Mobility Aftermarket” per il Bosch Electronic Service Webshop (www.bosch-repair-service.com).
Termini e condizioni generali
Condizioni generali di vendita di Robert Bosch GmbH, settore di attività “Mobility Aftermarket” per il Bosch Electronic Service Webshop (www.bosch-repair-service.com).
Condizioni generali di vendita di Robert Bosch GmbH, settore di attività “Automotive Aftermarket” per il Bosch Electronic Service Webshop (www.bosch-repair-service.com).
Aggiornamento: 01.08.2026
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto Webshop si applicano a tutti gli ordini effettuati dall’utente (Committente) tramite il nostro Bosch Electronic Service Webshop. Il Bosch Electronic Service Webshop è gestito da Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe.
1.2 Per le nostre prestazioni, i lavori di riparazione (ordini di riparazione, ricondizionamento e sostituzione, nonché i lavori preliminari a tal fine, come verifiche e preventivi di spesa) e la vendita di beni nuovi si applicano esclusivamente le seguenti condizioni. Condizioni contrarie o caldeggiate dal Committente e difformi dalle nostre non troveranno applicazione, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Le seguenti condizioni si applicano anche qualora, pur essendo a conoscenza di condizioni contrarie o difformi del Committente, eseguiamo la consegna al Committente senza riserve.
1.3 Sono determinanti le versioni delle nostre Condizioni Generali di Contratto Webshop valide al momento dell’ordine. Condizioni difformi del Committente non saranno riconosciute, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. È possibile scaricare e stampare le Condizioni Generali di Contratto attualmente vigenti per il Webshop su questo sito web.
1.4 L’offerta di prestazioni nel nostro Webshop si rivolge esclusivamente a imprenditori, ovvero a persone fisiche o giuridiche o a società di persone con capacità giuridica che, al momento della conclusione del contratto, agiscono nell’esercizio della loro attività commerciale o professionale indipendente.
2.1 Le offerte di prestazioni nel Webshop non costituiscono un’offerta vincolante per la conclusione di un contratto. Si tratta invece di un invito non vincolante a trasmettere un ordine nel Webshop. È possibile inserire una o più prestazioni nel carrello.
2.2 Le richieste inviate via e-mail, telefax o telefono non sono vincolanti. Allo stesso modo, i nostri listini prezzi, cataloghi, prospetti, ecc. non sono vincolanti. Sulla base della richiesta via e-mail, telefax o telefono, elaboreremo per voi un’offerta che è altrettanto non vincolante.
2.3 Con il vostro ordine nel Webshop in risposta alla nostra offerta non vincolante, ci presentate un’offerta per la conclusione di un contratto.
2.4 Dopo il ricevimento del vostro ordine, riceverete un’e-mail generata automaticamente (conferma d’ordine) con cui confermiamo di aver ricevuto l’ordine. Questa conferma d’ordine non costituisce ancora un’accettazione della vostra proposta d’acquisto. Un contratto non si perfeziona ancora con la sola conferma d’ordine.
2.5 Un contratto di compravendita di beni nuovi si perfeziona solo quando dichiariamo espressamente l’accettazione della proposta d’acquisto o quando vi spediamo i beni nuovi – senza una precedente descrizione espressa di accettazione. In caso di ordine di lavori di riparazione, il contratto si perfeziona solo quando dichiariamo espressamente l’accettazione dell’ordine o quando vi spediamo il prodotto riparato – senza una precedente dichiarazione espressa di accettazione.
2.6 Accordi verbali stipulati prima o al momento della conclusione del contratto necessitano della nostra conferma scritta per essere efficaci.
2.7 Se il Committente non accetta la nostra offerta in caso di preventivi di spesa o offerte successive entro quattro settimane dal ricevimento, siamo autorizzati a revocarla.
2.8 Le presenti condizioni si applicano, fino all’entrata in vigore di nuove condizioni contrattuali, anche a tutte le future prestazioni a favore del Committente.
2.9 In caso di ordini tramite il Webshop, il testo del contratto viene da noi memorizzato ed è a vostra disposizione nell’area di login. Lì potrete anche visualizzare lo stato di spedizione dei vostri ordini.
2.10 La lingua del contratto è il Tedesco.
2.11 Nel Webshop è possibile correggere i propri dati in qualsiasi momento con il tasto di cancellazione prima dell’invio dell’ordine. È possibile interrompere completamente il processo d’ordine in qualsiasi momento anche chiudendo la finestra del browser.
Il Committente può far ritirare da noi il bene da riparare (bene da riparare) all’indirizzo di ritiro indicato nell’ordine di riparazione. Se il Committente invia il bene da riparare in altro modo, ciò avviene a suo rischio e spese. Non saranno accettati pacchi inviati in porto assegnato (non affrancati).
4.1 I prezzi per i lavori di riparazione e gli eventuali altri costi si basano sui nostri prezzi applicati nel portale online il giorno del conferimento dell’ordine. A tale riguardo è determinante la data indicata nell’ordine. I lavori in garanzia sono gratuiti per il Committente. Un ordine di riparazione è vincolante solo fino al limite di valore indicato nell’ordine stesso. Se i lavori di riparazione risultano inferiori al limite di valore concordato, al Committente verranno addebitati solo i costi effettivamente sostenuti. Gli ordini di riparazione forfettari (ovvero riparazione a un prezzo forfettario preventivamente indicato) rimangono impregiudicati da questa disposizione.
4.2 Qualora il Committente abbia conferito un ordine di riparazione forfettario, non sussiste alcun diritto a una distinta dettagliata dei lavori eseguiti.
4.3 Se si prevede che i costi per i lavori di riparazione superino il limite di valore concordato, o se si constata che il Committente, al momento del conferimento dell’ordine, ha erroneamente presupposto un caso di garanzia gratuita, elaboreremo un preventivo di spesa e lo invieremo via e-mail all’indirizzo del Committente indicato nell’ordine. Se il Committente accetta per iscritto l’offerta di riparazione ivi contenuta entro quattro settimane dal ricevimento del preventivo di spesa, si perfeziona un ordine alle condizioni del preventivo. Se il Committente non accetta l’offerta di riparazione contenuta nel preventivo entro le quattro settimane o la rifiuta, rispediremo il bene da riparare smontato e a spese del Committente all’indirizzo di consegna indicato nell’ordine e addebiteremo al Committente i costi indicati nell’ordine per le spese e gli esborsi già sostenuti.
4.4 In caso di ordine di un dispositivo in prestito, si applicano il prezzo indicato nel portale online al momento dell’ordine e il periodo indicato nell’offerta per il dispositivo in prestito. Le condizioni generali per la concessione temporanea di dispositivi in prestito sono regolate in dettaglio in modo analogo ai dispositivi sostitutivi al paragrafo 12.
4.5 In caso di ordine di dispositivi riparati in scambio anticipato (ovvero ricevete prima un dispositivo riparato e successivamente ci rispedite il bene da riparare), si applica il prezzo indicato nel portale online al momento dell’ordine per lo scambio anticipato. Per lo scambio anticipato, il prezzo agevolato per un dispositivo sostitutivo può essere concesso solo se rispedite in cambio il bene da riparare entro il termine di 4 settimane dal ricevimento del dispositivo. La rispedizione avviene tramite un ordine di ritiro registrato tramite l’ordine di ricondizionamento nel Bosch Electronic Service. In caso di invio tardivo, vi addebiteremo un supplemento del 50% sul normale prezzo di listino.
4.6 Per il trasporto si applica il prezzo indicato nel portale online al momento dell’ordine.
5.1 Al termine dei lavori di riparazione rispediremo il bene da riparare all’indirizzo di consegna indicato nell’ordine. Il pagamento avviene – salvo diverso accordo – su fattura.
5.2 Il Committente deve accettare il dispositivo riparato o ricondizionato (“Re-Use”) o il dispositivo di scambio (“Scambio Anticipato”) entro una settimana dal ricevimento. In caso contrario, l’accettazione si considera avvenuta. Rinunciamo alla ricezione della dichiarazione di accettazione.
7.1 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura senza alcuna detrazione. Il pagamento avviene – salvo diverso accordo – su fattura. Possiamo tuttavia subordinare la fornitura anche a un pagamento contestuale alla consegna (ad es. contrassegno o addebito diretto bancario) o a un pagamento anticipato.
7.2 Siamo autorizzati a imputare i pagamenti al credito scaduto più datato.
7.3 In caso di superamento del termine di pagamento, siamo autorizzati a richiedere gli interessi di mora legali nella misura di 8 punti percentuali al di sopra del tasso di interesse di riferimento attuale. Non è esclusa la facoltà di far valere un ulteriore danno.
7.5 Se il Committente si rende inadempiente nel pagamento, siamo autorizzati a esigere l’immediato pagamento in contanti per tutti i crediti scaduti ed esenti da eccezioni derivanti dal rapporto commerciale. Questo diritto non è escluso da una dilazione di pagamento o dall’accettazione di cambiali o assegni.
7.6 Il diritto di compensazione con contropretese spetta al Committente solo nella misura in cui le sue contropretese siano incontestate, accertate con sentenza passata in giudicato o pronte per la decisione dopo la pendenza della lite.
7.7 Il diritto di ritenzione dei pagamenti spetta al Committente solo nella misura in cui le sue contropretese siano incontestate, accertate con sentenza passata in giudicato o pronte per la decisione dopo la pendenza della lite.
7.8 In caso di bonifici bancari, l’obbligazione del Committente si considera adempiuta solo quando il bonifico è accreditato sul conto da noi indicato.
8.1 Qualora fossimo in ritardo con la nostra consegna, il Committente, su nostra richiesta, dovrà dichiarare entro un termine congruo se insiste sulla consegna o se fa valere gli altri suoi diritti.
8.2 Il Committente può recedere dal contratto nell’ambito delle disposizioni di legge solo nella misura in cui il ritardo nella consegna sia a noi imputabile.
8.3 Per i diritti al risarcimento danni del Committente dovuti a ritardo nella consegna si applica il paragrafo 13.
8.4 Se il Committente è in mora di accettazione o viola colposamente altri obblighi di cooperazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno a noi derivante a tale riguardo, comprese le spese supplementari, nella misura dello 0,5% del prezzo degli oggetti della consegna, ma al massimo per un totale del 5% del prezzo degli oggetti della consegna. È fatta salva la facoltà per le parti contrattuali di provare spese supplementari superiori o inferiori. Rimangono impregiudicati ulteriori diritti derivanti dalla mora di accettazione.
8.5 Le consegne parziali e le relative fatturazioni sono consentite, a meno che non siano irragionevoli per il Committente.
9.1 La consegna avviene franco destino, vale a dire che Bosch sostiene inizialmente i costi del corriere (Incoterms® 2020), salvo diverso accordo espresso. Ciò si applica alla spedizione della merce e, nei paesi indicati, anche al ritiro del bene da riparare. I costi di trasporto vi saranno poi addebitati come previsto al paragrafo 4.6.
9.2 Le consegne vengono da noi assicurate contro i consueti rischi di trasporto fino a un importo di 500,-€. I danni da trasporto devono esserci segnalati immediatamente e, su richiesta, a noi o a un perito da noi incaricato deve essere consentito l’accesso alla merce danneggiata.
10.1 I diritti del Committente a causa di lavori di riparazione difettosi si prescrivono in 12 mesi dall’accettazione. Il termine di prescrizione non ricomincia a decorrere a seguito dell’adempimento successivo (riparazione).
10.2 Fatto salvo il diritto di eliminare direttamente il vizio e fatti salvi eventuali diritti al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese, il Committente ha il diritto a una congrua riduzione del corrispettivo o alla risoluzione del contratto qualora l’adempimento successivo o la consegna sostitutiva non vadano a buon fine, risultino irragionevoli per il Committente o si protraggano oltre termini congrui per motivi a noi imputabili.
10.3 I diritti del Committente al rimborso delle spese in luogo del risarcimento del danno in sostituzione della prestazione sono esclusi, a meno che le spese non sarebbero state sostenute anche da un terzo diligente.
10.4 Il nostro obbligo al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese inutili ai sensi del § 284 BGB (Codice Civile Tedesco) a causa di vizi materiali si basa per il resto sul paragrafo 13. Sono esclusi ulteriori diritti dell’acquirente per vizi materiali oltre a quelli regolati nel presente paragrafo 10.
10.5 Per i vizi giuridici che non consistono nella violazione di diritti di proprietà industriale di terzi si applicano analogamente le disposizioni del presente paragrafo 10.
10.6 Una nostra presa di posizione su un diritto di garanzia per vizi fatto valere dal Committente non è da considerarsi come un ingresso in trattative sul diritto o sulle circostanze che lo fondano, qualora il diritto di garanzia venga da noi respinto integralmente.
11.1 I diritti per vizi materiali per i beni nuovi si prescrivono in 24 mesi dalla consegna. In caso di scambio anticipato (scambio 1:1 e Re-Use) di merce usata che acquisiamo sul mercato e ricondizioniamo, i diritti per vizi materiali si prescrivono in 12 mesi dall’accettazione.
11.2 In presenza di un vizio materiale entro il termine di prescrizione, la cui causa fosse già presente al momento del passaggio del rischio, possiamo, a nostra scelta, eliminare il vizio o consegnare un bene esente da vizi como adempimento successivo.
11.3 Il termine di prescrizione non ricomincia a decorrere a seguito dell’adempimento successivo.
11.4 Se l’adempimento successivo non va a buon fine, il Committente può – fatti salvi eventuali diritti al risarcimento del danno – esercitare i propri diritti di recesso o di riduzione del prezzo conformemente alle disposizioni di legge.
11.5 I diritti del Committente per le spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di lavoro e dei materiali, si basano sulle disposizioni di legge. Essi sono tuttavia esclusi nella misura in cui le spese aumentino a causa del fatto che l’oggetto della consegna sia stato successivamente trasferito in un luogo diverso dalla sede del Committente, a meno che il trasferimento non corrisponda all’uso previsto del bene.
11.6 Il nostro obbligo al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese inutili ai sensi del § 284 BGB a causa di vizi materiali si basa per il resto sul paragrafo 13. Sono esclusi ulteriori diritti dell’acquirente per vizi materiali oltre a quelli regolati nel presente paragrafo 11.
11.7 Per i vizi giuridici che non consistono nella violazione di diritti di proprietà industriale di terzi si applicano analogamente le disposizioni del presente paragrafo 11.
11.8 Una nostra presa di posizione su un diritto di garanzia per vizi fatto valere dal Committente non è da considerarsi come un ingresso in trattative sul diritto o sulle circostanze che lo fondano, qualora il diritto di garanzia venga da noi respinto integralmente.
Le presenti condizioni generali costituiscono la base contrattuale per la concessione temporanea di dispositivi sostitutivi durante il tempo di riparazione di un dispositivo del cliente presso l’officina centrale di assistenza Bosch.
12.1.1 Bosch mette a disposizione del Committente, che ha commissionato lavori di manutenzione e/o riparazione su attrezzature da officina Bosch presso l’officina centrale di assistenza, su richiesta e in base alla disponibilità, un dispositivo sostitutivo per la durata dei lavori di riparazione. La richiesta deve essere presentata tramite il portale Bosch Electronic Service (www.bosch-repair-service.com/).
12.1.2 Salvo diverso accordo, si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali. Non si applicano le condizioni generali del Committente.
12.1.3 L’offerta si rivolge esclusivamente a clienti commerciali.
12.1.4 Qualora non venga espressamente pattuito un corrispettivo per la concessione in uso, quest’ultima avviene a titolo di comodato gratuito, il che si applica di norma alle manutenzioni e riparazioni rientranti nella garanzia di legge sulle vendite. Quest’ultima non comprende, ad esempio, l’usura o i danni derivanti da un uso improprio. Per la concessione di un dispositivo sostitutivo al di fuori della garanzia, il Committente è tenuto al pagamento del canone di locazione concordato. L’importo dell’eventuale canone dovuto viene visualizzato nel campo di testo relativo al dispositivo sostitutivo durante il processo d’ordine nel portale Bosch Electronic Service, nonché riportato nel riepilogo dell’ordine. Se non diversamente concordato nel singolo caso, i prezzi si intendono al netto. Se non diversamente indicato al momento dell’ordine, le spese di spedizione non sono dovute in caso di intervento in garanzia.
12.1.5 Bosch si riserva il diritto di rifiutare ordini di dispositivi sostitutivi senza indicarne i motivi, in particolare se in passato si sono verificati mancati pagamenti, ritardi nei pagamenti o danni dovuti a un uso non conforme da parte del Committente. A tutela del rischio di credito, Bosch può limitare la scelta delle modalità di pagamento o richiedere una cauzione per la concessione in uso.
12.2.1 Non sussiste alcun diritto a un dispositivo sostitutivo dello stesso tipo di quello da riparare. Non sussiste nemmeno il diritto a un dispositivo sostitutivo nuovo; di norma si tratterà invece di un dispositivo usato. Bosch si impegnerà a mettere a disposizione un dispositivo che sia il più possibile simile a quello difettoso, in modo che possa essere utilizzato per l’uso a cui è destinato.
12.2.2 Un dispositivo sostitutivo può essere messo a disposizione solo se viene ordinato al momento dell’ordine di riparazione nel portale Bosch Electronic Service.
12.2.3 Il dispositivo sostitutivo concesso in uso può essere utilizzato esclusivamente presso l’attività commerciale il cui indirizzo è indicato come indirizzo di consegna nell’ordine. Il Committente non è autorizzato a utilizzare il dispositivo sostitutivo al di fuori di tale attività, a farlo utilizzare o a concederlo in uso o anche solo a metterlo a disposizione di persone estranee a tale attività commerciale. Il dispositivo sostitutivo rimane in ogni momento di proprietà di Bosch e non può essere alienato. Il Committente eviterà qualsiasi comportamento che renda più difficile per Bosch rientrare in possesso del dispositivo sostitutivo.
12.2.4 Il dispositivo sostitutivo deve essere trattato con la dovuta diligenza e in conformità con le istruzioni d’uso applicabili. In caso di necessità, il Committente può richiedere l’invio di un manuale d’uso via e-mail all’indirizzo Reparatur@bosch.com.
12.2.5 Il dispositivo sostitutivo viene consegnato, in cambio di quello da riparare, nel luogo in cui quello da riparare viene ritirato. Il Committente deve garantire che il ritiro del dispositivo da riparare avvenga entro due giorni lavorativi dal ricevimento del dispositivo sostitutivo per la consegna all’officina centrale di assistenza Bosch (Bosch Automotive Service Solutions SAS, 156 Avenue Pierre Gilles de Gennes, 72400 La Ferte-Bernard, FRANCIA). In caso di invio tardivo, Bosch può risolvere il presente contratto di comodato o locazione con effetto immediato senza preavviso. In tal caso, il dispositivo sostitutivo deve essere restituito immediatamente nel rispetto del successivo punto 12.3.
12.2.6 Il dispositivo sostitutivo viene spedito al Committente in un imballaggio di trasporto idoneo. L’imballaggio di trasporto deve essere conservato per la spedizione di ritorno. Il Committente è tenuto a esaminare immediatamente e a proprie spese il dispositivo sostitutivo al momento della consegna o del ricevimento per verificare la presenza di danni, difetti e la completezza. Se sussiste un motivo di reclamo al momento della consegna del dispositivo sostitutivo, o se questo si verifica durante il periodo di utilizzo contrattuale, Bosch deve essere informata in dettaglio via e-mail all’indirizzo Services@bosch.com immediatamente, e comunque al più tardi entro 2 giorni dalla scoperta. Fino al chiarimento del reclamo, il dispositivo sostitutivo non deve essere ulteriormente utilizzato. Bosch si occuperà nel più breve tempo possibile dell’eliminazione del vizio o di un dispositivo sostitutivo. Il Committente non è autorizzato a eseguire o far eseguire riparazioni sul dispositivo sostitutivo messo a disposizione.
12.3.1 La restituzione del dispositivo riparato può essere subordinata da Bosch, nel singolo caso, alla contestuale consegna del dispositivo sostitutivo.
a) Il Committente deve garantire l’accettazione immediata del dispositivo riparato; il rifiuto dell’accettazione è escluso.
b) Di norma, il Committente deve garantire e rispondere del fatto che il dispositivo sostitutivo venga consegnato per la spedizione di ritorno a Bosch entro due giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento del dispositivo rispedito.
c) Bosch oppone il proprio rifiuto preventivo a qualsiasi ulteriore durata dell’utilizzo del dispositivo sostitutivo oltre tale termine. Se la durata contrattuale della concessione in uso viene superata, il Committente incorre in una penale contrattuale di €200 per ogni 5 giorni lavorativi di utilizzo eccedente, che potrà essere fatta valere da Bosch anche in misura proporzionale.
d) Bosch invierà un sollecito via e-mail al più tardi dopo il decorso di 12 giorni lavorativi dall’invio del dispositivo riparato al Committente, fissando un termine per la restituzione del dispositivo sostitutivo. Se anche questo termine scade infruttuosamente, Bosch si riserva, senza ulteriori passaggi intermedi, la facoltà di far valere un diritto al risarcimento dei danni, che può comprendere anche il risarcimento del valore di mercato del dispositivo sostitutivo. Il dispositivo sostitutivo deve essere restituito pulito, completo (compresi gli accessori forniti) e in uno stato corrispondente a quello in cui si trovava al momento della concessione in uso o che non sia deteriorato oltre la misura della normale usura prevedibile. L’onere di lavoro necessario a Bosch per il ripristino dello stato dovuto sarà fatto valere a titolo di risarcimento del danno con la stessa tariffa oraria posta alla base dell’ordine.
12.3.2 Nella misura in cui l’imballaggio di trasporto originale del dispositivo sostitutivo sia ancora integro e idoneo al riutilizzo, il dispositivo sostitutivo deve essere restituito in tale imballaggio. In caso contrario, il Committente dovrà provvedere autonomamente a un imballaggio sicuro e adeguato sotto la propria responsabilità. Deve inoltre essere utilizzata l’etichetta di reso fornita (ad es. UPS) e deve essere richiesto autonomamente un ritiro da parte dello spedizioniere. Se il Committente utilizza di propria iniziativa, senza l’espresso consenso di Bosch, un’altra impresa di trasporti o omette di utilizzare l’etichetta di reso fornita, si assume l’esclusivo rischio di trasporto e risponde integralmente e senza riserve dei danni e delle perdite da trasporto nei confronti di Bosch a titolo di risarcimento danni.
12.3.3 Se il dispositivo sostitutivo non viene restituito completo (ad es. accessori mancanti), Bosch è autorizzata ad addebitare il costo per il nuovo acquisto dei pezzi mancanti (ad es. degli accessori mancanti), fermo restando che Bosch effettuerà un congruo conguaglio per l’incremento di valore derivante dal nuovo acquisto.
12.4.1 Qualora una disposizione delle presenti condizioni contrattuali sia o diventi invalida, l’efficacia delle restanti disposizioni non ne sarà influenzata. In tal caso, la disposizione invalida deve essere sostituita con un accordo consentito che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione originale e invalida. Lo stesso vale per eventuali lacune.
12.4.2 Il foro competente è Stoccarda (per i procedimenti dinanzi alla pretura, la pretura di 70190 Stoccarda) se il cliente:
a) è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, oppure
b) non ha un foro generale nel territorio nazionale, oppure
c) trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora abituale all’estero dopo la conclusione del contratto o se il suo domicilio o la sua dimora abituale non sono noti al momento della proposizione della causa.
12.4.3 Bosch è anche autorizzata ad adire un tribunale competente per la sede o una filiale del cliente.
12.4.4 Per tutti i rapporti giuridici tra Bosch e il cliente si applica esclusivamente il diritto tedesco, ad esclusione del diritto internazionale privato. È espressamente esclusa l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
13.1 Rispondiamo per il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese inutili ai sensi del § 284 BGB (di seguito “Risarcimento Danni”) per violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali solo:
a. in caso di dolo o colpa grave,
b. in caso di lesione colposa o dolosa della vita, dell’integrità fisica o della salute,
c. per l’assunzione di una garanzia di qualità o di durata,
d. in caso di violazione colposa o dolosa di obblighi contrattuali essenziali,
e. a causa di responsabilità inderogabile ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti, oppure
f. a causa di altra responsabilità inderogabile.
13.2 Tuttavia, il risarcimento dei danni per la violazione di obblighi contrattuali essenziali è limitato al danno tipico del contratto e prevedibile, a meno che non vi sia dolo o colpa grave o si risponda per lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute o per l’assunzione di una garanzia di qualità.
13.3 È esclusa una responsabilità risarcitoria più ampia rispetto a quella prevista al paragrafo 13, indipendentemente dalla natura giuridica del diritto fatto valere. Ciò vale in particolare per i diritti al risarcimento danni da responsabilità precontrattuale, per altre violazioni di obblighi o per diritti di risarcimento per danni materiali da fatto illecito ai sensi del § 823 BGB.
13.4 Nella misura in cui la responsabilità risarcitoria nei nostri confronti è esclusa, ciò vale anche con riferimento alla responsabilità risarcitoria personale dei nostri dipendenti, rappresentanti e ausiliari.
13.5 Le disposizioni che precedono non comportano una modifica dell’onere della prova a danno del Committente.
14.1 In caso di comportamento del Committente contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, siamo autorizzati – fatti salvi gli altri nostri diritti contrattuali e di legge – a recedere dal contratto dopo il decorso infruttuoso di un congruo termine di tolleranza.
14.2 Siamo autorizzati a recedere dal contratto senza la fissazione di un termine di tolleranza qualora il Committente abbia sospeso i propri pagamenti o richiesto l’apertura della procedura di insolvenza o di una procedura analoga di risanamento dei debiti sul proprio patrimonio.
14.3 Siamo autorizzati a recedere dal contratto senza termine di tolleranza anche qualora si verifichi o minacci di verificarsi un deterioramento sostanziale delle condizioni patrimoniali del Committente e per questo motivo sia compromesso l’adempimento di un obbligo di pagamento nei nostri confronti, o in presenza di insolvenza o sovraindebitamento del Committente.
14.4 Il Committente deve consentire immediatamente a noi o ai nostri incaricati l’accesso ai beni soggetti a riserva di proprietà e restituirli a seguito della dichiarazione di recesso. Previa congrua e tempestiva comunicazione, possiamo liquidare diversamente i beni soggetti a riserva di proprietà per soddisfare i nostri crediti scaduti nei confronti del Committente.
14.5 I diritti e le facoltà previsti dalla legge non sono limitati dalle disposizioni contenute nel presente paragrafo 13.
15.1 Ci riserviamo la proprietà dei beni consegnati fino al completo adempimento di tutti i crediti a noi spettanti e derivanti dal rapporto commerciale, anche se futuri.
15.2 L’acquirente è autorizzato alla lavorazione o all’unione dei nostri prodotti nell’ambito della sua normale attività commerciale. Al fine di garantire i nostri crediti di cui al paragrafo 15.1, acquisiamo la comproprietà dei prodotti derivanti dalla lavorazione o all’unione, che l’acquirente ci trasferisce fin d’ora. L’acquirente deve custodire gratuitamente i beni soggetti alla nostra comproprietà come obbligazione contrattuale accessoria. La quota della nostra comproprietà è determinata dal rapporto tra il valore del nostro prodotto (calcolato in base all’importo finale della fattura compresa l’IVA) e il valore del bene derivante dalla lavorazione o all’unione al momento della lavorazione o all’unione stessa.
15.3 L’acquirente è autorizzato alla rivendita nell’ambito del regolare giro d’affari contro pagamento in contanti o con riserva di proprietà. L’acquirente ci cede fin d’ora, per l’intero importo, tutti i crediti con i relativi diritti accessori a lui spettanti dalla rivendita del nostro prodotto, indipendentemente dal fatto che il nostro prodotto sia stato ulteriormente lavorato o meno. I crediti ceduti servono a garantire i nostri crediti ai sensi del paragrafo 15.1. L’acquirente è autorizzato all’incasso dei crediti ceduti. Possiamo revocare i diritti dell’acquirente di cui al presente paragrafo 15.3 qualora l’acquirente non adempia regolarmente ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, si renda inadempiente nel pagamento, sospenda i pagamenti o richieda l’apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura analoga di risanamento dei debiti sul proprio patrimonio. Possiamo revocare i diritti dell’acquirente di cui al presente paragrafo 15.3 anche qualora si verifichi o minacci di verificarsi un deterioramento sostanziale delle condizioni patrimoniali dell’acquirente o in presenza di insolvenza o sovraindebitamento dello stesso.
15.4 Su nostra richiesta, l’acquirente deve comunicarci immediatamente per iscritto a chi ha venduto la merce soggetta alla nostra proprietà o comproprietà e quali crediti gli spettano dalla rivendita, nonché rilasciarci a sue spese copie con firme autenticate dell’avvenuta cessione dei crediti derivanti dalla rivendita.
15.5 L’acquirente non è autorizzato ad altre disposizioni sui beni soggetti alla nostra riserva di proprietà o comproprietà o sui crediti a noi ceduti. L’acquirente deve informarci immediatamente di eventuali pignoramenti o altri pregiudizi giuridici relativi a beni o crediti appartenenti in tutto o in parte a noi. L’acquirente sostiene tutti i costi che si rendano necessari per revocare l’intervento di terzi sulla nostra proprietà riservata o di garanzia e per il recupero del bene, nella misura in cui non possano essere riscossi presso i terzi.
15.6 Se il valore delle garanzie esistenti a nostro favore supera complessivamente i nostri crediti di oltre il 10%, provvederemo, su richiesta dell’acquirente, a svincolare le garanzie a nostra scelta.
La consegna e le prestazioni (adempimento del contratto) sono subordinate alla condizione che non vi siano ostacoli all’adempimento dovuti a norme nazionali o internazionali sul controllo delle esportazioni, in particolare embarghi o altre sanzioni. Il Committente si impegna a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l’esportazione o il trasferimento. I ritardi dovuti a controlli sulle esportazioni o a procedure di autorizzazione sospendono i termini e i tempi di consegna. Se le autorizzazioni necessarie non vengono concesse, o se la consegna e la prestazione non sono autorizzabili, il contratto si considera non concluso per le parti interessate. In caso di cessione a terzi, in patria o all’estero, dei beni da noi consegnati (hardware e/o software e/o tecnologia e i relativi documenti, indipendentemente dalle modalità di messa a disposizione) o dei lavori e servizi da noi eseguiti (compreso il supporto tecnico di qualsiasi tipo), il Committente è tenuto a rispettare le norme di volta in volta applicabili del diritto nazionale e internazionale sul controllo delle (ri-)esportazioni.
17.1 Tutte le informazioni commerciali o tecniche provenienti da noi (comprese le caratteristiche desumibili da oggetti o software eventualmente consegnati, e altre conoscenze o esperienze) devono, finché e nella misura in cui non siano notoriamente di pubblico dominio o da noi destinate alla rivendita da parte del Committente, essere tenute riservate nei confronti di terzi e possono essere messe a disposizione nell’attività del Committente solo a persone che debbano necessariamente essere coinvolte nel loro utilizzo e che siano parimenti vincolate alla riservatezza; esse rimangono di nostra esclusiva proprietà. Senza il nostro preventivo consenso scritto, tali informazioni non possono essere riprodotte o utilizzate commercialmente. Su nostra richiesta, tutte le informazioni provenienti da noi (comprese eventuali copie o registrazioni effettuate) e gli oggetti concessi in prestito devono esserci restituiti o distrutti immediatamente e integralmente.
17.2 Ci riserviamo tutti i diritti sulle informazioni di cui al punto 17.1 (compresi i diritti d’autore e il diritto di depositare diritti di proprietà industriale, quali brevetti, modelli di utilità, protezione dei semiconduttori, ecc.).
18.1 Qualora una disposizione delle presenti condizioni e degli altri accordi conclusi sia o diventi invalida, ciò non influirà sulla validità delle restanti condizioni. I partner contrattuali sono tenuti a sostituire la disposizione invalida con una regolamentazione che si avvicini il più possibile al suo risultato economico.
18.2 Il foro competente è Stoccarda (per i procedimenti dinanzi alla pretura, la pretura di 70190 Stoccarda) o, a nostra scelta, la sede dell’unità operativa che esegue l’ordine, se il Committente è un commerciante o non ha un foro generale nel territorio nazionale, o trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora abituale all’estero dopo la conclusione del contratto o se il suo domicilio o la sua dimora abituale non sono noti al momento della proposizione della causa.
18.3 Siamo anche autorizzati ad adire un tribunale competente per la sede o una filiale del Committente.
18.4 Per tutti i rapporti giuridici tra noi e il Committente si applica esclusivamente il diritto tedesco, ad esclusione del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
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